Impatriati: nessun beneficio per chi effettua un tirocinio formativo

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un’istanza di interpello riguardante l’applicazione del regime transitorio di cui all’art. 5 comma 9 del DLgs. 209/2023, che prevede un beneficio fiscale per i lavoratori qualificati che si trasferiscono in Italia per svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale.

 

L’Agenzia ha escluso dal beneficio i soggetti che frequentano un master, nello specifico un MBA e, in tale contesto, effettuano un tirocinio formativo presso un’azienda italiana, percependo un’indennità di partecipazione. L’Agenzia ha ritenuto che il tirocinio non costituisca un’attività lavorativa ma un periodo di formazione e di orientamento al lavoro, limitandosi a subordinare la detassazione alla prestazione dell’attività lavorativa in Italia. Tale requisito potrebbe essere verificato nel caso di specie in un momento successivo a quello di ultimazione del tirocinio, laddove, ad esempio, l’azienda ospitante decidesse di assumere il tirocinante in virtù delle competenze acquisite.

Flash news – Impatriati, assenza di benefici per i tirocini formativi