Aggiornamenti regime Black List

Antigua e Barbuda fuori dalla Black list Ue

L’8 ottobre 2024, il Consiglio dell’Unione Europea ha aggiornato l’elenco dei Paesi considerati non cooperativi in ambito fiscale. Questa lista è fondamentale per l’individuazione delle giurisdizioni soggette al regime dei costi Black list, regolato dall’art. 110, commi 9-bis a 9-quinquies del TUIR.

A seguito di questa revisione, i paesi ancora inclusi nella lista sono: Anguilla, Isole Fiji, Guam, Isole Vergini Statunitensi, Palau, Panama, Russia, Samoa, Samoa Americane, Trinidad e Tobago, e Vanuatu. Tuttavia, rispetto all’aggiornamento del 20 febbraio 2024, lo Stato di Antigua e Barbuda è stato rimosso dalla lista, poiché sono state apportate modifiche positive relative alle regole di scambio di informazioni su richiesta. Ora, Antigua e Barbuda sarà sottoposta a una valutazione ulteriore da parte del Global Forum OCSE. L’esclusione di Antigua e Barbuda rappresenta un passo positivo per il paese, che ora è soggetto a una valutazione supplementare da parte del Global Forum dell’OCSE per determinare il suo status futuro. Le prossime revisioni della lista sono previste per febbraio 2025.

Effetti dell’esclusione di Antigua e Barbuda

In merito alla validità dell’esclusione di Antigua e Barbuda dalla lista, in mancanza di specifiche indicazioni, si fa riferimento alle indicazioni della circolare n. 19/2023 di Assonime, secondo cui la data rilevante per il monitoraggio delle operazioni potrebbe essere quella della pubblicazione delle conclusioni del Consiglio dell’Ue sulla Gazzetta Ufficiale.

Regime fiscale per le spese con Paesi inclusi nella Black list

Le spese sostenute da imprese italiane in operazioni con soggetti situati in Paesi Black list sono soggette al regime fiscale specifico. Questi costi:

  • Sono deducibili senza condizioni se non eccedono il valore normale di mercato (non è necessario dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione).
  • Se eccedono il valore normale, sono deducibili solo se si dimostra che vi è un reale interesse economico.

Questi costi devono essere riportati separatamente nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che siano inferiori o superiori al valore normale.

Regime sanzionatorio

La mancata segnalazione delle spese nel quadro RF, soggette al regime dell’art. 110, commi 9-bis e 9-quinquies del TUIR, può portare all’applicazione di sanzioni, variabili in base alla capacità del contribuente di provare l’effettivo interesse economico e la reale esecuzione dell’operazione. Per il periodo d’imposta REDDITI 2024, le sanzioni applicabili sono quelle modificate dal DLgs. 87/2024, in vigore per violazioni commesse dal 1º settembre 2024.

In presenza di prove, i costi restano deducibili e si applica una sanzione ridotta del 10% dell’importo delle spese non dichiarate, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro (in precedenza il massimo era di 50.000 euro).

In assenza di prove, i costi che eccedono il valore normale diventano indeducibili, e questo comporta il recupero dell’imposta dovuta e degli interessi. Inoltre, viene applicata la sanzione del 10%, insieme alla sanzione per infedele dichiarazione, pari al 70% della maggior imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, in conformità all’art. 1, comma 2 del DLgs. 471/97.

La sanzione per infedele dichiarazione riguarda solo la parte di costo che eccede il valore normale (entro il valore normale la deducibilità è comunque garantita). Tuttavia, eventuali altre anomalie (es. mancanza di inerenza del costo o inesistenza dell’operazione) possono comportare ulteriori sanzioni.

 

Distinti saluti.

Padova, 14.10.2024    

Circolare 7-2024 Aggiornamenti regime Black List