Piano Transizione 5.0 – Clausole di decadenza

Clausola “Recapture

L’impresa decada totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito di imposta 5.0 (ovvero l’importo prenotato è ridotto in tutto o in parte) se:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo quello di completamento del progetto di innovazione
  • i beni agevolati sono alternativamente ceduti a terzi; destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
  • non sia mantenuto il livello diriduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;
  • entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento non entrino in funzione i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energiada fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo.

Il credito, in questi casi, è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Investimenti sostitutivi

Non si applica la clausola di recapture se, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  • sostituisce il bene originario con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle 4.0;
  • attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Altre cause di decadenza sono:

  • assenza di uno / più requisiti di ammissibilità, fino alla data di invio da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura;
  • mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo e sul divieto di doppio finanziamento, nonché delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
  • mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
  • altre violazioni / inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.

Flash news – 5.0 clausole di decadenza