Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”) è stato spostato dal 15 giugno al 15 novembre 2022 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2022.

Tuttavia, come già evidenziato nella Circolare Clienti n.4/2022, a differenza delle proroghe che si sono succedute da gennaio 2020 vi è un aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva con un incremento che va dall’11% al 14% sul valore rideterminato.

Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del primo gennaio 2022, al di fuori del regime di impresa, qualora le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso, affrancando, dunque, in tutto o in parte l’entità della plusvalenza che, in assenza di tale affrancamento, risulterebbe pari al 26% della differenza tra prezzo di vendita e costo fiscale delle quote cedute.

Affinché si possa procedere con la rivalutazione del valore fiscale dei titoli, delle quote o dei diritti, è necessario che:

  • un professionista abilitato (iscritto all’albo dei dottori commercialisti, come pure nell’elenco dei revisori contabili) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 15 novembre, ovvero, limitatamente alla prima (a decorrere dalla sempre dal 15 novembre 2022) di tre rate annuali di pari importo, nell’ipotesi in cui il contribuente opti per una rateizzazione.

Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il citato termine (15 novembre 2022), la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e pertanto il contribuente non potrà beneficiare dell’aliquota agevolata e del valore di perizia rideterminato come base di calcolo per l’eventuale plusvalenza.